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Costituzione di Società Negli E.A.U. – Informazioni e Fatti Essenziali – Scelta dell’Entità

Investire negli E.A.U.

Tipi di società degli E.A.U. – Informazioni e fatti di ordine pratico

{Scorrere in basso per vedere tutte le sezioni}

Note per aiutare i clienti a scegliere il tipo giusto di società e a pianificare i loro investimenti negli E.A.U.

Indice

  1. Società Offshore degli E.A.U. (‘Società offshore’) – utilizzate per il commercio e le partecipazioni internazionali, ma con accesso in loco ai conti correnti e alla proprietà immobiliare
  2. Società a responsabilità limitata di Zona franca locale degli E.A.U. (‘Società della Zona franca’) – utilizzate per il commercio locale nelle Aree appartenenti alla Zona franca (non in tutti gli E.A.U.) E a livello internazionale nonché per la proprietà immobiliare
  3. Società a responsabilità limitata degli E.A.U. (“Società LLC”) – per l’accesso illimitato al mercato E.A.U. e internazionale
  4. Condizioni / fatti / aspetti pratici dell’apertura del conto corrente
  5. Questioni di carattere generale sulle “società offshore rispetto alle società della zona franca”
  6. Società degli E.A.U. come holding di società registrate in altre giurisdizioni
  7. Società degli E.A.U. come Società di intermediazione commerciale che fatturano negli E.A.U. e a livello internazionale
  8. Società degli E.A.U. per investimenti nel settore immobiliare degli E.A.U.
  9. Considerazioni su questioni di Eredità / Successione

1. Società Offshore degli E.A.U. – utilizzate per il commercio e le partecipazioni internazionali, ma con accesso in loco ai conti correnti e alla proprietà immobiliare

Le Società offshore degli E.A.U. – che rappresentano l’alternativa economica negli Emirati – possono svolgere soltanto attività internazionali (non – E.A.U.), di quasi ogni genere nella medesima veste di persona giuridica/società (negli E.A.U. esse possono disporre soltanto di un conto corrente, detenere azioni in altre Società offshore o della Zona franca degli E.AU., intrattenere scambi commerciali con altre Società offshore degli E.A.U. – non con Società della Zona franca – e possedere beni immobili degli E.A.U.).

Nessuna sede fissa degli affari – ufficio– può essere utilizzata negli E.A.U. per lo svolgimento degli affari, pertanto in tal senso i servizi di ufficio virtuale non possono includere l’indirizzo della sede degli affari ma soltanto l’ufficio e il recapito postale registrati (il numero telefonico degli E.A.U. può essere utilizzato anche tramite i servizi skype).

Queste sono società non residenti ai fini fiscali e non possono godere delle agevolazioni previste dai trattati fiscali E.A.U., né danno diritto ai titolari o ai dirigenti di ottenere un Visto di residenza negli E.A.U. Allo stato dei fatti, esse hanno un costo ridotto. Rispetto ad altre società offshore di altre giurisdizioni, esse sono considerate molto più prestigiose perché non appaiono sulle black list internazionali, danno accesso a un’operatività bancaria anonima – nessun accordo di scambio internazionale di informazioni – senza problemi per la società e i suoi titolari (le società non E.A.U., quali ad esempio le società delle Seychelles, Isole Vergini britanniche o del Regno Unito, subiscono ritardi, spese e difficoltà notevoli nell’apertura d un conto corrente bancario negli E.A.U.) e traggono vantaggio da banche solide e adeguatamente capitalizzate che operano in un contesto economico sano.

Domanda / Registrazione / Procedura di autorizzazione:

Semplice domanda alle autorità che prevede soltanto l’indicazione dell’attività, delle referenze bancarie, copia del passaporto e bollette per il pagamento delle utenze per i beneficiari effettivi / azionisti finali.

Registrazione in un solo giorno una volta fornito quanto sopra.

L’apertura di un conto corrente (si vedano anche di seguito le note sui conti correnti negli E.A.U.) – richiede la trasferta effettiva della persona negli E.A.U. per l’effettuazione del colloquio con la banca e la presentazione della domanda – 2 giorni di tempo dalla presentazione

2. Società a responsabilità limitata di Zona franca locale degli E.A.U. (‘Società della Zona franca’) – utilizzate per il commercio a livello locale nelle Aree appartenenti alla Zona franca (non in tutti gli E.A.U.) E a livello internazionale nonché per la proprietà immobiliare

Le Società della Zona franca degli E.A.U. godono di TUTTE le agevolazioni e sono autorizzate a svolgere TUTTE le funzioni delle società offshore (vedi sopra), mentre le principali differenze e i vantaggi aggiuntivi sono i seguenti:

  • Le attività sono limitate all’ambito del tipo specifico di licenza richiesto – servizi, commercio ecc. – e non possono essere molteplici
  • Una sede fissa degli affari – un ufficio oppure un flexi-desk economico – deve essere utilizzata anche con gli uffici totalmente virtuali
  • Diritto a un visto triennale per investitori e “Documento d’identità degli Emirati” per ciascun investitore (inclusi coniugi e dipendenti)
  • Esse hanno lo status di residente onshore ai fini fiscali con accesso ai trattati fiscali e rilascio di certificato di residenza fiscale
  • Possono svolgere attività commerciale con altre società della zona franca all’interno della propria zona franca oppure con società presenti in altre zone franche degli E.A.U., nonché a livello internazionale.
  • Viene rilasciata una licenza presso QUALSIASI Autorità della Zona franca di propria scelta e ciò dà diritto a svolgere attività commerciale con Società della Zona franca in tutti gli Emirati. Inoltre, filiali o società controllate di questa società della Zona franca possono essere costituite in qualsiasi altra area della zona franca se è richiesta la presenza fisica in più di una zona franca.
  • Esse non possono svolgere attività commerciale al di fuori delle zone franche, all’interno degli E.A.U. Se sono acquistati o venduti servizi al di fuori degli E.A.U., la Società della Zona franca è appropriata per questa attività.

Domanda / Registrazione / Processo di autorizzazione:

Semplice domanda alle autorità (Prevede soltanto l’indicazione dell’attività, delle referenze bancarie, copia del passaporto e bollette per il pagamento delle utenze per i beneficiari effettivi / azionisti finali E manager).

Richiesta in primo luogo l’approvazione della denominazione – +/- 2 giorni

Quindi è richiesta l’approvazione della licenza (deve essere presentato un piano d’impresa). Ciò potrà richiedere del tempo in base all’attività / progetto / circostanze specifiche – all’incirca 1 mese.

Segue l’iscrizione della società (approvazione post-licenza). Richiesta presenza fisica per la firma dell’Atto costitutivo.

L’apertura di un conto corrente (si vedano anche di seguito le note sui conti correnti negli E.A.U.) –richiede la trasferta effettiva della persona negli E.A.U. per l’effettuazione del colloquio con la banca e la presentazione della domanda – 2 giorni di tempo dalla presentazione

Il Visto di residenza per i titolari E il personale (il numero delle persone dipende dalle dimensioni dello spazio / dei locali prescelti) può essere elaborato. Occorrerà all’incirca una settimana di tempo e, oltre alla trasferta effettiva della persona, si dovranno effettuare dei controlli medici. Possono essere combinati con la trasferta per il “conto corrente”.

Il documento d’identità degli Emirati viene rilasciato dopo 30 giorni dall’approvazione del visto.

Lavoro eseguito nella fase di costituzione:

  • Domanda e contatto / dichiarazione per la licenza
  • Servizi dell’Agente intestatario
  • Elaborazione e mantenimento contatti con i Dipartimenti immobiliari aventi per oggetto: Richiesta terreni /locali (minimi applicabili)
  • Lavoro di consulenza sull’Atto costitutivo e sui Patti degli azionisti
  • Licenza RAKIA e spese terreni (in base al caso / tipo di licenza)

3. Società a responsabilità limitata degli E.A.U. (“Società LLC”) per l’accesso illimitato al mercato E.A.U. e internazionale

Qualora sia richiesto l’accesso al mercato locale E.A.U., la “LLC” è lo strumento idoneo che equivale alla Società della Zona franca, SALVO il fatto che il 51% delle azioni è detenuto dai soggetti locali (inoltre è richiesta un’approvazione preventiva da rilasciarsi a cura del Department of Economic Development and The Ministry of Economy).

A tal fine (ossia, attività di compravendita all’interno degli E.A.U.) è necessaria una LLC con uno sponsor (azionista) locale che –avvalendosi dei nostri solidi contatti locali e delle indicazioni del nostro Presidente – può essere un’agenzia governativa come la stessa Free Zone Authority Investment Authority) che elimina tutti i rischi connessi alla fiducia riposta in soggetti privati sconosciuti. Il risultato è che lo sponsor locale resta senza nessun controllo, nessun diritto al 51% dei dividendi che sono oggetto di LEGITTIMA rinuncia in cambio di una commissione pattuita / o guadagno percentuale.

Condizioni (in base al progetto o all’attività o dimensioni e allo specifico piano d’impresa) possono essere imposte dalla Investment Authority, quali uno spazio minimo di 2 metri quadrati, tuttavia tendono a essere ragionevoli e gestibili.

Vantaggio: Il Beneficiario effettivo deve essere indicato come persona del luogo.

Le “Commissioni di sponsorizzazione” governative (pattuite dal nostro presidente) al momento corrispondono a quanto di seguito indicato:

La Commissione di Sponsorizzazione per il primo anno è pari a Dhs.25.000/ EURO 5.000 / $6.812 – per tutte le società.

Dal secondo anno in avanti la Commissione di Sponsorizzazione sarà basata sul fatturato della Società come dalla tabella di seguito riportata:

Commissione di Sponsorizzazione annua Fatturato della Società
AED (Dirham degli Emirati Arabi) 25.000/ EURO 5.000/ USD 6.812 AED da Zero a 3 Milioni ( EURO 0,6mil.  / $ 0,82mil.)
AED 35.000/ EURO 7.000/ USD 9.537 AED fra 3 milioni e 5 milioni ( EURO 1mil. / $ 1,36mil.)
AED 45.000/ EURO 9.000/ USD 12.262 AED fra 5 milioni e 10 milioni ( EURO 2mil. / $ 2.72mil.)
AED 60.000/ EURO 12.000/ USD 16.349 AED fra 10 milioni e 20 milioni ( EURO 4mil. / $ 5,44mil.)
AED 75.000/ EURO 15.000/ USD 20.436 AED fra 20 milioni e 50 milioni ( EURO 5mil. / $ 6,8mil.)
AED 100.000/ EURO 20.000/ USD 27.248 AED oltre 50 milioni ( EURO 5mil. / $ 6,8mil.)

Domanda / Registrazione / Processo di autorizzazione:

Come le Società della Zona franca, fatta eccezione – inoltre – per un (1) procedimento integrativo di approvazione preventiva presso la Investment Authority che richiede un’“approvazione” presso il Department of Economic Development and The Ministry of Economy e (2) i patti degli Azionisti per rendere possibile la nomina dello sponsor locale e disciplinare il rapporto con lo stesso.

Conti correnti (si vedano anche di seguito le note sui conti correnti negli E.A.U.)come per le società della zona franca.

Il VISTO di residenza per i titolari E il personale (il numero dei dipendenti è legato alle dimensioni dello spazio / dei locali prescelti) – come per le società della zona franca.

Documento d’identità degli Emirati – come per le società della zona franca.

4. Condizioni / fatti / aspetti pratici dell’apertura del conto corrente applicabili principalmente alle Società offshore degli E.A.U. O ai “conti personali non residenti” dei soggetti privi di visto di residenza negli E.A.U. (n.b. gli Azionisti della Zona franca ottengono un visto di residenza al contrario degli azionisti delle società offshore ed essi stessi e le loro società non risentono di nuove procedure / procedure più severe di due diligence da parte delle banche locali)

L’apertura dei conti correnti negli E.A.U. per le società offshore è un processo semplice tuttavia, dal momento che gli E.A.U. intendono tutelare la loro immagine di centro finanziario e i vantaggi a ciò annessi, esistono alcune condizioni da osservare:

  • Il cliente (UBO) deve recarsi di persona negli E.A.U. per un colloquio presso la banca al fine di aprire un conto societario e personale (sarà nostra cura organizzare le presentazioni alla banca) e soddisfare i requisiti di serietà e professionalità richiesti dalla banca stessa, dimostrando altresì che le sue società svolgeranno attività specifiche (ne sono raccomandate non più di una o due)
  • Su tali conti deve essere costantemente mantenuto un saldo minimo (da $30.000 a $100.000 secondo la banca)
  • Nella procedura di apertura del conto, tutte le banche assumono verso gli standard internazionali un atteggiamento appropriato e di ampie vedute in termini di due diligence e di approccio KYC (Know Your Customer, ossia Conosci il tuo cliente)

Attualmente collaboriamo con 2 banche con capitale di maggioranza governativo RACCOMANDATE dalle RAK Investment Authorities, alle quali possiamo presentare Voi e la Vostra attività:

Habib Bank (hbl.ae) – Operativa dal 1841 con solida presenza in TUTTI i principali centri finanziari come la Svizzera e il Lussemburgo, flessibile ed estremamente riservata, conosce molto bene l’attività offshore, con la quale manteniamo uno stretto contatto.

Abu Dhabi Commercial Bank (adcb.com) – una delle banche più grandi e sicure al mondo … ma lenta nell’apertura dei conti correnti come tutte le grandi banche e con una predilezione per i depositi di cospicua entità, applica una severa due diligence e occasionalmente oppone dei rifiuti). Tuttavia per le società della zona franca il processo è molto più rapido.

L’apertura dei conti correnti richiede all’incirca una settimana dalla presentazione della domanda e dei relativi documenti alla banca.

La maggior parte dei clienti preferisce rivolgersi a 2 (due) banche per ridurre al minimo la possibilità di vedere occasionalmente respinta la propria domanda e per disporre di una scelta più ampia per decidere quale banca risponda meglio alle proprie esigenze.

Soluzione alternativa per i clienti che non richiedono l’apertura di un conto corrente negli E.A.U. per la loro Società offshore degli Emirati: Apertura di un conto corrente a Cipro

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, abbiamo illustrato gli svantaggi dell’operatività bancaria in ambito U.E. nelle nostre newsletter precedenti. Tuttavia per importi modesti (<$100.000) questo non è un grave problema.

5. Questioni di carattere generale sulle “società offshore rispetto alle società della zona franca”

Le Società della Zona franca sono entità locali residenti ai fini fiscali. Esse non sono “esposte ad attacchi” da parte della comunità internazionale (OCSE) poiché possiedono un congruo patrimonio in loco e sono ampiamente riconosciute e accettate. Le procedure di apertura dei conti correnti per questo tipo di società sono – ovviamente– più semplici, rapide e con ostacoli di ordine minore sul piano della “due diligence”. Dopo tutto, la società è locale e anche il titolare risiede in loco (cittadino straniero residente negli E.A.U. con “Documento d’identità degli Emirati” e visto di residenza nonché presente negli E.A.U. almeno due volte l’anno. Il futuro: La società della Zona franca avrà una durata indefinita poiché è un’impresa con effettiva presenza locale, dotata di sostanza economica, il cui titolare risiede – economicamente parlando – in un paese/mercato di spessore, posizionato in un hub regionale di livello mondiale avente infrastrutture reali e avanzate nelle quali operano migliaia di società residenti EFFETTIVE (cioè, non situate su un’isoletta priva di simili infrastrutture e di un mercato di portata equivalente).

Anche le società offshore – che figurano su carta – degli E.A.U. sono pienamente gradite e non appaiono nelle “liste nere internazionali”, salvo essere soggette a rigide procedure di due diligence da parte delle banche locali. Uso pratico nella pianificazione tributaria / accettabilità: le società offshore possono essere utilizzate per emettere fatture a carico di società di Cipro o Malta oppure per agire come holding di società di Malta o Cipro senza problemi da parte delle autorità fiscali locali. In altri paesi U.E. caratterizzati da elevata pressione fiscale potrebbero sussistere problemi riguardo all’accettazione delle fatture delle società offshore. Il futuro: A livello internazionale, il futuro delle società offshore per i prossimi 3-5 anni risulta incerto; tuttavia, al momento, in tutto il mondo, sono migliaia i clienti che vi ricorrono. Il primo problema, col tempo, potrebbe essere rappresentato dall’accresciuta difficoltà ad aprire conti correnti.

6. Attività di holding

Scopo: Eliminare o ridurre al minimo –tra l’altro– le ritenute alla fonte sui dividendi, gli interessi e le royalty nonché le imposte sulle plusvalenze a livello di società controllate applicate sulla base delle leggi tributarie locali vigenti nel paese di residenza fiscale delle società controllate. In questo senso, le fughe fiscali sono limitate in maniera ottimale. Per fare ciò – riduzione delle imposte al minimo – la holding (destinataria/titolare dei dividendi ecc.) deve avere accesso al trattato sulla doppia imposizione fiscale tra il paese di appartenenza della holding e quello della società controllata. A sua volta, per ottenere questo accesso, essa deve essere una società residente ai fini fiscali nella giurisdizione della holding (come una Società della Zona franca degli E.A.U.) e NON una società non residente (come una società offshore degli E.A.U.).

Soltanto nel caso in cui la società controllata sia residente in paesi in cui NON esistono / NON sono previste ritenute alla fonte dalle leggi tributarie locali (per cui non è necessario alcun trattato per ridurre al minimo le imposte dal momento che non esistono ritenute alla fonte o imposte sulle plusvalenze applicate ai sensi delle leggi locali) una società offshore degli E.A.U. risulta appropriata –come Cipro e Malta dove le società offshore degli E.A.U. possono essere utilizzate come holding senza problemi. Per di più, si potrebbe disporre di una struttura a tre livelli dove la società offshore degli E.A.U. possiede la Società di Cipro o Malta, e a loro volta queste ultime possiedono la società della U.E. Si tratta di una struttura molto valida poiché consente di beneficiare SIA dei vantaggi del trattato CHE della possibilità di accesso alle direttive molto vantaggiose di quei trattati U.E. che eliminano tutte le ritenute alla fonte all’interno della U.E. stessa (direttiva sulla Controllante-Controllata, direttive sugli interessi e le royalty e altre).

Quindi la scelta è incentrata soprattutto su una società della zona franca che sia in grado di ottenere un “certificato di residenza fiscale”, dove il cliente /titolare dispone di un visto di residenza e di un documento di identità degli Emirati (possiamo organizzarlo facilmente, a condizione che: due volte l’anno egli compia brevi trasferte negli E.A.U.). Ciò può essere combinato, se si preferisce, con la costituzione di una società a Cipro o Malta (o anche diversamente, secondo i casi). In alternativa (se le imposte sui dividendi o altre ritenute alla fonte non esistono a livello di giurisdizione della società controllata) è possibile utilizzare una società offshore degli E.A.U. senza problemi.

Osservazione particolare: Le holding degli E.A.U. – aventi conto corrente negli E.A.U. – di solito attenuano i rischi finanziari e di operatività bancaria U.E. delle holding internazionali E.A.U.

(Riguarda soprattutto i clienti che gestiscono società di Malta… ma anche di Cipro e altre società U.E. o non U.E. – come le Seychelles – aventi conti correnti nella U.E.)

Malta

(scorrere verso il basso per Cipro e altre strutture U.E.)

Utilizzo di una Struttura “Doppia Malta-Malta” (Holding di Malta che possiede un’altra società maltese – necessario per ottenere l’aliquota fiscale societaria effettiva del 5% a Malta) – Raccomandazione /Suggerimento per migliorare la struttura societaria ed evitare i rischi di crisi bancaria e finanziaria della U.E.

Raccomandiamo di inserire una società holding degli E.A.U. “a capo di” tutte le strutture di Malta esistenti per i seguenti motivi:

Struttura “E.A.U. – Malta” = Società holding degli E.A.U. della società controllata di Malta

La struttura E.A.U. – Malta è la struttura più popolare di recente adottata dai clienti come copertura per evitare rischi inutili.

  1. La struttura Malta-Malta è meno vantaggiosa in termini fiscali della struttura E.A.U. -Malta
  2. La struttura Malta-Malta è meno favorevole ai fini della riservatezza poiché Malta è sottoposta al regime U.E. dello scambio di informazioni mentre gli E.A.U. non lo sono né hanno sottoscritto accordi riguardanti lo scambio di informazioni con altri paesi.
  3. La struttura Malta-Malta potrebbe presentare problemi in termini di salvaguardia dei fondi nelle banche maltesi, se nei prossimi anni si dovesse verificare a Malta un prelievo forzoso bancario/una crisi “indotto/a dalla U.E.”; al contrario, se esiste una holding E.A.U. con un conto corrente E.A.U., i fondi possono essere trasferiti con un semplice clic senza che la banca sollevi problemi di compliance per il trasferimento, dal momento che il trasferimento avviene verso la società holding (quando le banche sono “sottoposte a pressione” applicano con eccessivo zelo le procedure di compliance per rallentare la fuga dei depositi).
  4. Essa evita, in questi tempi poco sicuri, di “puntare tutto su una sola carta”.
  5. La maggior parte dei fornitori locali promuovono la struttura Malta –Malta per motivi meramente commerciali poiché non hanno una presenza in altre giurisdizioni – il nostro studio professionale si trova in posizione tale da offrire strutture migliori grazie alla solida presenza e competenza vantata a livello internazionale.

Cipro e altre strutture societarie U.E. e Non U.E. – come le Seychelles – Società aventi conti correnti nella U.E.

Per motivi analoghi (in particolare 2., 3. e 4.) si formulano le stesse raccomandazioni in linea generale per altre strutture.

Raccomandiamo di inserire una società holding degli E.A.U. in linea generale “a capo di” tutte le strutture U.E. (o non U.E. ma con conti correnti U.E.) esistenti per i motivi di cui sopra.

7. Attività commerciali

Una società della zona franca è un mezzo estremamente idoneo, provato e testato per fini commerciali (leggere attentamente le note di seguito).

Raccomandiamo vivamente quanto segue.

La semplice società della zona franca posseduta al 100% da cittadini stranieri (ma “quanto prima” residenti E.A.U. – in virtù del rilascio del visto di residenza e del documento d’identità degli E.A.U).

Nota: Se è richiesto il numero di partita IVA U.E. per il commercio intracomunitario, è possibile procurarselo / ottenerlo facilmente – con i servizi del nostro ufficio di Malta – costituendo a Malta una filiale della società della zona franca E.A.U. Si osservi che, in pratica, ciò non comporta alcuna conseguenza fiscale poiché è prevista tassazione zero a Malta per “le attività della filiale svolte al di fuori di Malta” (le filiali straniere in Malta versano soltanto l’imposta sul reddito locale – maltese –, che non è il caso dei clienti internazionali).

8. Investimenti immobiliari negli E.A.U.

Il settore immobiliare negli E.A.U. offre interessanti opportunità di generare rendimenti elevati e plusvalenze di capitale in uno dei mercati maggiormente promettenti a livello globale, mercato, questo, che si è ripreso completamente dopo la crisi finanziaria internazionale.

Secondo una stima delle banche d’investimento globale, l’assegnazione dell’EXPO 2020 agli Emirati Arabi Uniti, fornirà una spinta di oltre il 50% (*Barclays Investments) al PIL degli E.A.U. nei prossimi 7 anni … oltre a una crescita annua del 4%. Questo fatto, assieme alle misure locali adottate per “raffreddare il mercato” (rapporti contenuti fra prestito ipotecario e valore dell’immobile, nonché maggiori commissioni applicate a fronte di operazioni di cessione), dovrà garantire un rischio minimo al ribasso e rendimenti solidi.

Esistono eccitanti opportunità d’investimento – si veda la nostra brochure sugli Investimenti immobiliari negli E.A.U. qui allegata.

Nota importante: Il nostro Studio professionale (oltre alla licenza ufficiale di agente intestatario / fornitore di servizi societari) è anche titolare – e parte attiva – di una Licenza ufficiale di consulenza immobiliare; è, pertanto, in grado di assisterVi al 100% nei Vostri investimenti immobiliari negli E.A.U.

9. Considerazioni su questioni di Eredità / Successione

Gli acquisti e gli altri investimenti nel settore immobiliare devono essere eseguiti mediante le Società Offshore o della Zona franca degli E.A.U. Non è consigliabile detenere proprietà immobiliari o attivi/investimenti di altro genere a titolo personale poiché ciò condurrebbe a complicazioni in caso di morte / successione.

Il possesso di azioni di società E.A.U. – anche in forma anonima – (il registro RAK è soggetto alle Leggi di Common Law) è un modo esente da rischi ed efficace per evitare ogni sorta di problemi, dal momento che le azioni vengono cedute automaticamente ai successori / eredi con l’esibizione di un atto testamentario al registro delle imprese (in alternativa o in aggiunta, i documenti di cessione prefirmati possono essere consegnati ai successori prescelti).

Autore: Aris Kotsomitis

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